Nuovo Codice ATECO 73.11.03 per Content Creator: Cosa devi Sapere per non rimanere indietro.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’Italia riconosce ufficialmente le professioni di content creator e influencer attraverso l’introduzione del nuovo Codice ATECO 73.11.03. Questa classificazione specifica rappresenta un passo significativo verso la regolamentazione e la trasparenza fiscale di queste attività digitali emergenti .​


🧾 Cos’è il Codice ATECO 73.11.03?

Il Codice ATECO 73.11.03 è stato istituito per identificare in modo preciso le attività di influencer marketing e content creation. Include professionisti che producono e diffondono contenuti digitali—come video, immagini, podcast e live streaming—su piattaforme online, monetizzando attraverso sponsorizzazioni, collaborazioni, affiliazioni o vendite di prodotti e servizi .​


💼 È necessario Aprire la Partita IVA se si è Content Creator?

La necessità di aprire una Partita IVA dipende dalla natura e dalla continuità dell’attività svolta:​

  • Attività Occasionale: Se l’attività è sporadica e i compensi annuali non superano i 5.000 euro, è possibile operare con prestazioni occasionali senza aprire p.iva, emettendo ricevute con ritenuta d’acconto del 20% .​
  • Attività Continuativa: Se l’attività è svolta in modo abituale e organizzato, indipendentemente dal reddito generato, è obbligatorio aprire una Partita IVA. Questo vale anche per chi monetizza regolarmente su piattaforme come YouTube, Instagram o TikTok .​

📊 Regimi Fiscali Disponibili

Una volta aperta la Partita IVA, è possibile scegliere tra diversi regimi fiscali:​

✅ Regime Forfettario

Il regime forfettario è particolarmente vantaggioso per chi ha ricavi annui fino a 85.000 euro. Prevede:​

  • Un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se si rispettano determinati requisiti .​
  • Un coefficiente di redditività del 78% per il codice ATECO 73.11.03, che determina il reddito imponibile su cui calcolare le imposte .​
  • Semplificazioni contabili e minori adempimenti burocratici.

📈 Regime Ordinario

Il regime ordinario si applica a chi supera gli 85.000 euro di ricavi annui o sceglie volontariamente questo regime. Prevede:​

  • Applicazione dell’IVA.​
  • Tassazione IRPEF progressiva per scaglioni sul reddito effettivo (ricavi meno costi deducibili)
  • Obblighi contabili più complessi.​

🏛️ Obblighi Previdenziali

I content creator e gli influencer sono tenuti a versare i contributi previdenziali all’INPS, con modalità che variano in base alla forma giuridica dell’attività:​

  • Libero Professionista: Iscrizione alla Gestione Separata INPS, con contributi calcolati in percentuale sul reddito netto.​
  • Ditta Individuale: Iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, con contributi fissi annuali e percentuali sul reddito eccedente una certa soglia.

È importante notare che, secondo la Circolare INPS n. 44/2025, l’inquadramento previdenziale dipende dalla tipologia di attività svolta e dalla prevalenza dell’attività intellettuale rispetto a quella commerciale.


🔄 Adeguamento per Chi Ha Già una Partita IVA

I professionisti che già possiedono una Partita IVA con un codice ATECO generico (es. 73.11.02 o 74.90.00) devono aggiornare il proprio codice attività al nuovo 73.11.03 per riflettere accuratamente la natura della loro attività. Questo adeguamento è fondamentale per garantire una corretta classificazione fiscale e previdenziale .​


🔍 Confronto tra Codici ATECO per Content Creator e Influencer

Con l’introduzione del Codice ATECO 73.11.03 nel 2025, dedicato specificamente alle attività di influencer marketing e content creation, i professionisti del settore hanno ora un riferimento più preciso per inquadrare la propria attività. Tuttavia, è utile confrontare questo nuovo codice con quelli precedentemente utilizzati per comprendere meglio le differenze e scegliere l’inquadramento più adatto.​

  • 73.11.03 – Attività di influencer marketing e content creation: Questo codice, operativo dal 1° aprile 2025, è destinato a chi crea e diffonde contenuti digitali su piattaforme online, monetizzando attraverso sponsorizzazioni, collaborazioni, affiliazioni o vendite di prodotti e servizi. Offre un inquadramento fiscale e previdenziale più chiaro per queste professioni emergenti.
  • 73.11.02 – Attività delle agenzie pubblicitarie: Precedentemente utilizzato da alcuni content creator, questo codice si riferisce principalmente alle agenzie che progettano e realizzano campagne pubblicitarie. Non è specifico per chi produce contenuti digitali autonomamente.​
  • 74.90.99 – Altre attività professionali nca (non classificate altrove): Questo codice è stato spesso adottato da professionisti digitali per attività non specificamente classificate. Tuttavia, la sua genericità può comportare incertezze fiscali e previdenziali.​

La scelta del codice ATECO corretto è fondamentale per garantire una corretta classificazione dell’attività, evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e accedere ai regimi fiscali più vantaggiosi.


📣 Conclusione

L’introduzione del Codice ATECO 73.11.03 rappresenta un riconoscimento formale delle professioni digitali emergenti, offrendo maggiore chiarezza e trasparenza fiscale. È fondamentale per i content creator e gli influencer comprendere e adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali per operare in conformità con la normativa vigente.​

Per ulteriori approfondimenti e per una consulenza personalizzata, non esitare a contattarmi.


Scopri di più da Studio Calcagni

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.


Commenti

Lascia un commento