Nuove Regole IVA per Distacco Personale dal 2025

  1. Introduzione
  2. Il Regime Normativo: Prima e Dopo il 2025
    1. Prima del 2025
    2. Dal 1° gennaio 2025
  3. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
    1. Il concetto di “Nesso Diretto”
  4. Regime Transitorio e Implicazioni per le Aziende
  5. Conclusioni

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello n. 38 del 18 febbraio 2025, ha chiarito l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 16-ter del Decreto Legge n. 131/2024. Questa normativa prevede l’assoggettamento all’IVA delle prestazioni di distacco del personale, sancendo un importante cambiamento rispetto al passato.

A partire dal 1° gennaio 2025, i distacchi e i prestiti di personale saranno considerati prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, a condizione che esista un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Contestualmente, è stato abrogato l’articolo 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei distacchi basati sul solo rimborso dei costi sostenuti, in assenza di un mark-up.

Il Regime Normativo: Prima e Dopo il 2025

Prima del 2025

Fino al 31 dicembre 2024, i distacchi del personale erano esclusi dall’applicazione dell’IVA quando il soggetto distaccatario rimborsava esclusivamente i costi sostenuti dal distaccante (stipendi, oneri previdenziali e assicurativi) senza alcuna maggiorazione economica.

Dal 1° gennaio 2025

L’articolo 16-ter del DL 131/2024 ha cambiato radicalmente questo scenario, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espressi nella sentenza C-94/19 dell’11 marzo 2020. La nuova normativa prevede che:

  • Il distacco del personale è qualificato come prestazione di servizi ai fini IVA, anche se il corrispettivo è pari al solo rimborso dei costi sostenuti.
  • L’operazione sarà assoggettata a IVA indipendentemente dalla presenza di un mark-up.
  • La norma si applica esclusivamente ai distacchi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’istanza di interpello analizzata riguarda il caso di una società distaccataria che rimborsa alla società distaccante esclusivamente i costi effettivamente sostenuti per il personale distaccato, senza alcuna marginalità aggiuntiva.

La società istante riteneva che il distacco del personale non fosse rilevante ai fini IVA, poiché il rimborso dei costi non costituiva un vero e proprio corrispettivo per un servizio. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in base ai principi della Corte di Giustizia UE, un nesso diretto tra la prestazione di distacco e il rimborso dei costi è sufficiente a determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione.

Il concetto di “Nesso Diretto”

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il distacco del personale è soggetto a IVA quando si verifica un reciproco condizionamento tra la prestazione del distaccante e la controprestazione della distaccataria. In pratica, si considera che le due prestazioni si influenzino reciprocamente: il personale viene distaccato solo se la società distaccataria rimborsa i costi sostenuti.

Di conseguenza, il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, corrisponde agli importi versati dalla distaccataria alla distaccante, compresi tutti gli oneri contributivi e assicurativi.

Regime Transitorio e Implicazioni per le Aziende

La risposta dell’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni specifiche sul regime transitorio, ma la normativa prevede che siano fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti prima del 2025. Questo significa che:

  • Chi ha già applicato l’IVA in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE non dovrà modificare il proprio comportamento.
  • Chi non ha applicato l’IVA in base alla normativa precedente non sarà tenuto a rettificare le operazioni passate.

Conclusioni

L’introduzione dell’articolo 16-ter del DL 131/2024 segna un cambiamento significativo nel trattamento IVA del distacco dei lavoratori. Dal 1° gennaio 2025, tutte le operazioni di distacco saranno soggette a IVA, anche in assenza di un mark-up.

Le aziende dovranno adeguarsi alla nuova normativa aggiornando le proprie politiche contrattuali e contabili, al fine di garantire la corretta applicazione dell’imposta ed evitare eventuali contestazioni fiscali. Sarà fondamentale monitorare eventuali ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per comprendere meglio le implicazioni pratiche di questa importante novità normativa.


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