Disciplina dei SUPER-AMMORTAMENTI novità della L. 208/2015

Novità rivolte a soggetti titolari di redditi d'impresa e dagli esercenti arti e professioni.

Con l'intento di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali, la legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto una nuova agevolazione che consiste in una

maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, nel periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016 da soggetti titolari di redditi d'impresa e dagli esercenti arti e professioni.

 

Le modifiche introdotte intervengono sulla disciplina fiscale degli ammortamenti, in relazione alla quale è stata prevista la possibilità di operare un maxi ammortamento sugli investimenti in beni materiali strumentali.

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF (non è valido ai fini IRAP), l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

 

Ambito soggettivo e applicativo

L’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati trova applicazione rispetto agli investimenti effettuati sia dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sia dagli esercenti arti e professioni indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), nonchè la natura giuridica, le dimensioni ed il settore di appartenenza.

L'agevolazione è fruibile anche dai soggetti che si sono costituiti nel 2015, ovvero che si costituiranno nel 2016.

Sono esclusi i soggetti che adottano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

 

Beni strumentali agevolabili

La possibilità di ammortizzare un maggior costo riguarda soltanto gli investimenti in beni strumentali con esclusione, quindi dei beni merce ne dei beni materiali di consumo, e devono possedere il requisito della novità; è da considerarsi nuovo un bene strumentale mai immesso in un ciclo produttivo. Resta ovviamente inteso che sono esclusi dal beneficio quei beni già utilizzati in quanto immessi in un ciclo produttivo di un altro soggetto.

Oltre i beni già utilizzati, la disciplina esclude anche alcune tipologie di beni strumentali:

· fabbricati e costruzioni;

· beni per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

· le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale

· il materiale rotabile, ferroviario e tranviario; gli aerei completi di equipaggiamento

 

Ambito temporale

L’agevolazione ha natura temporanea: è stato, infatti, disposto che l’agevolazione può essere applicata esclusivamente agli investimenti effettuati nella finestra temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

 

Ambito applicativo

In particolare, in tale ambito, la novella disciplina ha disposto che - ai fini della deducibilità degli ammortamenti di tali nuovi cespiti - il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro acquisizione possa essere maggiorato del 40% rispetto a quello imputato (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel conto economico.

 

Super ammortamenti e veicoli aziendali

La legge di stabilità estende anche ai veicoli nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016 la

maggiorazione degli ammortamenti del 40%. L’incentivo spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell’attività propria (come quelle delle società di noleggio, delle autoscuole e dei tassisti), date in uso promiscuo ai dipendenti, utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio o utilizzate diversamente da quelle precedenti.

Soltanto per questi ultimi veicoli, di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR (e per i quali la deduzione è stabilita nella misura del 20%), sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (il limite di deducibilità è aumentato dalla precedente soglia di 18.075,99 euro all’importo di 25.306,39 euro).

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